Art. 1.
(Istituzione dei Garanti nazionali e regionali per l'infanzia e l'adolescenza).

      1. È istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante nazionale», al fine di assicurare il riconoscimento e la piena attuazione dei diritti universali dei minori, come sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77.
      2. Il Garante nazionale svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
      3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, ciascuna regione istituisce il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante regionale», con competenza limitata al rispettivo territorio.